Art. 5.
(Istituzione del Fondo per la promozione del libro e dei prodotti multimediali e per il sostegno delle librerie storiche).

      1. Nello stato di previsione del Ministero per i beni e le attività culturali è istituito il Fondo per la promozione del libro e dei prodotti multimediali e per il sostegno delle librerie storiche, finalizzato alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria con riferimento ai seguenti interventi:

          a) realizzazione e commercializzazione di prodotti editoriali di elevato valore culturale da parte di piccole case editrici librarie e multimediali, e fornitura di garanzie fideiussorie sui relativi finanziamenti;

          b) apertura di librerie in aree territoriali che ne sono sprovviste.

      2. Ai fini indicati al comma 1, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, sono conferite alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano le necessarie risorse a valere sul Fondo istituito ai sensi del medesimo comma.
      3. Il Fondo di cui al comma 1 è finalizzato, altresì, alla concessione di contributi in conto interessi su finanziamenti deliberati da soggetti autorizzati all'attività bancaria per la tutela e per il sostegno di librerie storiche. Con regolamento adottato con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi di cui al presente comma.
      4. Per le finalità di cui al presente articolo, è autorizzata la spesa annua massima di 1.000.000 di euro per l'anno 2007, di 3.000.000 di euro per l'anno 2008

 

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e di 4.000.000 di euro per l'anno 2009, cui si fa fronte in parte con l'integrale utilizzo delle risorse disponibili di cui all'articolo 34 della legge 5 agosto 1981, n. 416, e per la parte rimanente mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali. A decorrere dall'anno 2010 si provvede con appositi stanziamenti stabiliti in sede di legge finanziaria ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.